ANBI desidera fare chiarezza sul recente Concorso Pubblico per il conferimento di 13 posti di Direttore Tecnico Biologo di Polizia Scientifica, e sulle discussioni emerse in merito al riconoscimento della Professione di Biotecnologo.
Come noto, il punto h) dell’art. 3 del Bando, inerente i requisiti per l’ammissione, recita: “possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista per legge“.
Sulla base dell’inciso, molti colleghi Biotecnologi si sono rivolti alla Polizia di Stato facendo presente che i titolari di Laurea Specialistica/Magistrale in Biotecnologie non hanno obbligo di iscrizione ad alcun Albo Professionale, nè tanto meno sono tenuti ad una abilitazione all’esercizio della loro professione .
Questa rimostranza ha portato erroneamente la Polizia di Stato a specificare che per il Concorso in esame non fosse necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo né tanto meno l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB). L’ONB stesso ha recriminato tale specifica che è stata prontamente ritirata dalla Polizia di Stato. Quindi, in ultima analisi, l’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo è requisito necessario alla partecipazione a suddetto Concorso.
Tale situazione è del tutto legittima ed in linea con la giurisprudenza applicabile. Tuttavia, questa mancata chiarezza derivante da una erronea comunicazione della Polizia di stato, ha creato dubbi e malumori. Infatti, la normativa che regola i Bandi di concorso per Direttori Tecnici della Polizia di Stato, Decreto del Ministero dell’Interno 6 Febbraio 2004, esplicita chiaramente (Tabella A) che “Il possesso di una laurea specialistica, appartenente ad una delle classi previste dal D.M. 28 novembre 2000 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, e delle abilitazioni professionali tra quelle indicate nella tabella A allegata al presente decreto, costituisce requisito per la partecipazione ai concorsi per l’accesso ai ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato”.
Pertanto, questo bando non è discriminatorio per i Biotecnologi, poiché l’abilitazione professionale, chiaramente indicata nella normativa, è richiesta a tutti i candidati indipendentemente dalla Laurea di cui sono titolari (LM-6, 7, 8 e 9 ed equipollenti), essendo le attività del Direttore Tecnico Biologo comprese nelle attività riservate alla professione ordinistica di Biologo.
Ricordiamo inoltre che l’apertura ai Laureati in Biotecnologie dei Concorsi per Direttore Tecnico Biologo è di per sé un riconoscimento della Professione e della Laurea in Biotecnologie in quanto il sopracitato DM 6 Febbraio 2004 nella sua versione originale citava esclusivamente la Laurea 6/S come titolo valido per l’accesso ai Bandi di Selezione. Tuttavia, grazie alle discussioni sui tavoli Istituzionali competenti, a cui anche ANBI ha partecipato negli anni, la revisione triennale del DM 6 Febbraio 2004 ha finalmente previsto l’inserimento delle Lauree in Biotecnologie come requisito per la partecipazione al bando di Selezione, grazie in particolar modo alle battaglie che ANBI ha portato avanti ed ai pronunciamenti del Garante per la Concorrenza e i Decreti di Equipollenza.