Successivamente a seguito dell’esito positivo della sentenza del TAR della Provincia Autonoma di Trento, la socia Prof. sa Giorgia Faes ha dovuto sostenere il contro-ricorso al consiglio di stato fatto dalla controparte. Nel 2023 l’ultima sentenza è risultata finalmente vittoriosa per la Prof.sa ricorrente. In entrambe le sentenze è citato l’intervento di Biotecnologi Italiani a supporto della corretta interpretazione della normativa vigente.
SENTENZA 2023 N. 10217/2023 REG.PROV.COLL. N. 07579/2022 REG.RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7579 del 2022, proposto da Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bobbio, Giacomo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lucia Bobbio in Trento, piazza Dante n. 15; contro Giorgia Faes, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Cristina Osele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per la riforma della sentenza del T.R.G.A. – DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 90/2022
[…]
FATTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso con cui la parte appellata aveva chiesto l’annullamento del rigetto della sua richiesta di autotutela avverso la graduatoria d’istituto provvisoria approvata, con determinazione del 15 giugno 2021, dell’Istituto Tecnico Buonarroti per la classe di concorso A50 nella parte in cui l’aveva esclusa per insufficienza dei requisiti minimi di accesso.
A supporto del gravame la parte appellante espone le seguenti circostanze:
– la parte appellata aveva presentato domanda per iscriversi alle graduatorie di Istituto del personale docente, per il triennio scolastico 2021/2024, Protocollo ITTB- 16-04.2021 0003028 indetta con deliberazione n.376 del 5 marzo 2021 dalla Giunta Provinciale;
– poiché l’ITT Buonarroti sollevava perplessità sull’idoneità della laurea in biotecnologie agro-industriali posseduta dalla parte appellata per l’accesso alla classe di concorso A05 “Scienze Naturali Chimiche e Biologiche” chiedeva chiarimenti al Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola della Provincia Autonoma di Trento, il quale confermava che la normativa in vigore non prevede quale titolo di accesso alla ridetta classe di concorso la laurea in possesso della parte appellata, che non è nemmeno contemplata tra i tioli per i quali è possibile accedere all’insegnamento integrando determinati esami/CFU;
– la parte appellata replicava sostenendo l’equiparazione del titolo da lei posseduto con i titoli necessari all’insegnamento sulle classi A050 e A28, trasmettendo altresì il certificato di laurea dell’Università di Verona riconosceva tale equiparazione;
– le sue doglianze erano tuttavia definitivamente respinte con la determinazione n.53 del 9 luglio del 2021 – atto impugnato- che, come detto, rigettava la richiesta di riesame dell’esclusione. Il TAR per la Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso proposto avverso quest’ultimo provvedimento.
Tanto premesso, la parte appellante deduce i seguenti motivi di appello:
1) Error in iudicando in relazione alla violazione di legge e falsa applicazione del decreto interministeriale del 9.7.2009. Eccesso di potere per travisamento e manifesta ingiustizia. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione del D.p.r. 14.2.2016. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia, travisamento e contraddittorietà.
2) Error in iudicando e contraddittorietà della motivazione della sentenza relativa alla carenza di motivazione con violazione art. 3 l. 241/90 e l.p. 23/1992 e comunque motivazione illogica e perplessa. Eccesso di potere per carenza istruttoria e disparità di trattamento rispetto al controinteressato prof. Efrem Bertini.
3) Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Vizio di ultra petizione della sentenza.
2. Si è costituita in giudizio la parte appellata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame. […]
4.4. Ad ulteriore conferma della correttezza dell’interpretazione prospettata dal giudice di primo grado, si osserva infine che sull’equipollenza fra i titoli per l’accesso alla A050 e la laurea in possesso della parte appellata si è pronunciata – oltre che la Presidente della Associazione dei bio-tecnologi italiani e la Presidente ed il Consiglio Direttivo di Biotecnologia – anche, con un apposito attestato, l’Università di Verona che, a tal fine richiama espressamente, evidentemente ritenendolo ancora applicabile, il D.I del 9 luglio del 2009.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi (…). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati: […]