Da tempo diversi aspiranti docenti con Laurea in Biotecnologie riscontrano ostacoli nell’accesso all’insegnamento a causa di interpretazioni errate delle normative vigenti. Un esempio è il ricorso collettivo del 2016 nella Provincia Autonoma di Trento, tra i cui ricorrenti si trovava anche la socia che Biotecnologi Italiani ha recentemente sostenuto. Il documento è scaricabile da qui: http://www.informa.provincia.tn.it/binary/pat_puntoinfo/albo_provinciale/Ordinanza_del_14_dicembre_2016.1482399949.PDF
La socia Prof. sa Giorgia Faes aveva poi presentato ricorso individuale al TAR nella Provincia Autonoma di Trento in seguito all’esclusione dalle graduatorie dell’insegnamento. Nel 2022 la prima sentenza era risultata vittoriosa per la ricorrente. Ne trovate alcuni estratti di seguito:
SENTENZA 2022 N. 00125/2021 REG.RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 125 del 2021, proposto da: Giorgia Faes, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Cristina Osele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 75, presso lo studio del predetto avvocato Osele;
contro
– Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Lucia Bobbio e Sara Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, presso l’avvocato Lucia Bobbio, nella sede dell’Avvocatura provinciale;
– Istituto Tecnico Tecnologico “M. Buonarroti” di Trento quale istituto capofila, in persona del Dirigente scolastico legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
nei confronti Nicola Gretter, Efrem Bertini, non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento
– della graduatoria d’istituto definitiva del personale docente per il triennio scolastico 2021/2024 pubblicata dall’Istituto Tecnico Tecnologico “M. Buonarroti” di Trento il 9.7.2021 relativamente alla classe di concorso A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE della scuola secondaria di II grado dalla quale risulta esclusa la ricorrente prof. Faes Giorgia;
– della determinazione n. 53 dell’Istituto Tecnico Tecnologico “M. Buonarroti” di Trento di data 9.7.2021 di approvazione delle graduatorie definitive A050 e con rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente prof. Faes Giorgia, poiché “laurea non idonea per l’accesso all’insegnamento c.d.c. A028, A050”;
– della presupposta graduatoria provvisoria di III fascia alla classe di concorso A050;
– della presupposta determinazione n. 43 del 15.6.2021 che ha approvato la suddetta graduatoria provvisoria ove per Faes Giorgia è stato precisato “Escluse due classi di concorso (A050 e A028) per insufficienza dei requisiti minimi di accesso”;
– della mail inviata dalla Segreteria dell’ITT Buonarroti il 14.5.2021 e pervenuta dal Servizio Scuola della PAT ove è riportato che la laurea in Biotecnologie agro-industriali “non sembra essere titolo di accesso all’insegnamento per la classe di concorso A050”;
– della nota dell’ITT Buonarroti prot. ITTB/2021/4.1; nonché, per quanto occorrer possa
– del Verbale di deliberazione della Giunta Provinciale n. 376 del 5.3.2021 “Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d’istituto del personale docente per il triennio scolastico 2021/2024 ed approvazione della tabella di valutazione dei titoli”, laddove non prevede l’equiparazione del diploma di Laurea in “Biotecnologie” con la Laurea in “Biotecnologie Agro-industriali” e di tutti gli atti antecedenti, preordinati […]
4. Nonostante i chiarimenti forniti al Servizio scuola, la dott. Faes non è stata inserita nelle graduatorie provvisorie approvate con determinazione del 15 giugno 2021 n. 43 dell’ITT Buonarroti, risultando esclusa dalle classi di concorso A050 e A028 “per insufficienza dei requisiti minimi di accesso”. In ragione di ciò, la N. 00125/2021 REG.RIC. ricorrente, il 18 giugno 2021, ha inviato un’ulteriore e-mail al Servizio scuola della PAT corredata da una nota di pari data della Presidente dell’Associazione Nazionale Biotecnologi italiani che ribadiva l’equiparazione tra la laurea in biotecnologie agro-industriali del vecchio ordinamento e la laurea magistrale LM8
– biotecnologie industriali e ha, altresì, trasmesso il certificato di laurea dell’Università di Verona, la quale a sua volta ha riconosciuto la predetta equiparazione. […] P.Q.M. Il Tribunale Regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna l’Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano nella misura complessiva di euro […], oltre al 15% per spese generali e agli altri accessori di legge ed a rifondere l’importo del contributo unificato versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022 […]
In seguito alla prima sentenza vittoriosa, la socia Prof. sa Giorgia Faes era stata reintegrata presso la scuola di provenienza. Il documento di reintegro è scaricabile da qui: https://www.buonarroti.tn.it/index.php/pubblicitalegale/atti-in-corso-di-pubblicazione/1062.html?field=filename0
Successivamente a seguito dell’esito positivo della sentenza del TAR della Provincia Autonoma di Trento, la socia Prof. sa Giorgia Faes ha dovuto sostenere il contro-ricorso al consiglio di stato fatto dalla controparte. Nel 2023 l’ultima sentenza è risultata finalmente vittoriosa per la Prof.sa ricorrente. In entrambe le sentenze è citato l’intervento di Biotecnologi Italiani a supporto della corretta interpretazione della normativa vigente.
Ne trovate alcuni estratti di seguito:
SENTENZA 2023 N. 10217/2023 REG.PROV.COLL. N. 07579/2022 REG.RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7579 del 2022, proposto da Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bobbio, Giacomo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lucia Bobbio in Trento, piazza Dante n. 15; contro Giorgia Faes, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Cristina Osele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per la riforma della sentenza del T.R.G.A. – DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 90/2022
[…]
FATTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso con cui la parte appellata aveva chiesto l’annullamento del rigetto della sua richiesta di autotutela avverso la graduatoria d’istituto provvisoria approvata, con determinazione del 15 giugno 2021, dell’Istituto Tecnico Buonarroti per la classe di concorso A50 nella parte in cui l’aveva esclusa per insufficienza dei requisiti minimi di accesso.
A supporto del gravame la parte appellante espone le seguenti circostanze:
– la parte appellata aveva presentato domanda per iscriversi alle graduatorie di Istituto del personale docente, per il triennio scolastico 2021/2024, Protocollo ITTB- 16-04.2021 0003028 indetta con deliberazione n.376 del 5 marzo 2021 dalla Giunta Provinciale;
– poiché l’ITT Buonarroti sollevava perplessità sull’idoneità della laurea in biotecnologie agro-industriali posseduta dalla parte appellata per l’accesso alla classe di concorso A05 “Scienze Naturali Chimiche e Biologiche” chiedeva chiarimenti al Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola della Provincia Autonoma di Trento, il quale confermava che la normativa in vigore non prevede quale titolo di accesso alla ridetta classe di concorso la laurea in possesso della parte appellata, che non è nemmeno contemplata tra i tioli per i quali è possibile accedere all’insegnamento integrando determinati esami/CFU;
– la parte appellata replicava sostenendo l’equiparazione del titolo da lei posseduto con i titoli necessari all’insegnamento sulle classi A050 e A28, trasmettendo altresì il certificato di laurea dell’Università di Verona riconosceva tale equiparazione;
– le sue doglianze erano tuttavia definitivamente respinte con la determinazione n.53 del 9 luglio del 2021 – atto impugnato- che, come detto, rigettava la richiesta di riesame dell’esclusione. Il TAR per la Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso proposto avverso quest’ultimo provvedimento.
Tanto premesso, la parte appellante deduce i seguenti motivi di appello:
1) Error in iudicando in relazione alla violazione di legge e falsa applicazione del decreto interministeriale del 9.7.2009. Eccesso di potere per travisamento e manifesta ingiustizia. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione del D.p.r. 14.2.2016. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia, travisamento e contraddittorietà.
2) Error in iudicando e contraddittorietà della motivazione della sentenza relativa alla carenza di motivazione con violazione art. 3 l. 241/90 e l.p. 23/1992 e comunque motivazione illogica e perplessa. Eccesso di potere per carenza istruttoria e disparità di trattamento rispetto al controinteressato prof. Efrem Bertini.
3) Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Vizio di ultra petizione della sentenza.
2. Si è costituita in giudizio la parte appellata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame. […]
4.4. Ad ulteriore conferma della correttezza dell’interpretazione prospettata dal giudice di primo grado, si osserva infine che sull’equipollenza fra i titoli per l’accesso alla A050 e la laurea in possesso della parte appellata si è pronunciata – oltre che la Presidente della Associazione dei bio-tecnologi italiani e la Presidente ed il Consiglio Direttivo di Biotecnologia – anche, con un apposito attestato, l’Università di Verona che, a tal fine richiama espressamente, evidentemente ritenendolo ancora applicabile, il D.I del 9 luglio del 2009.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi (…). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati: […]
Per ulteriori approfondimenti, si può consultare la sezione del Sito relativa ai requisiti dei laureati in Biotecnologie che volessero accedere alla professione dell’insegnamento: https://www.biotecnologitaliani.it/2023/10/04/vademecum-sullinsegnamento-nelle-scuole/
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